Circolare 3

3 – Autorizzazione svolgimento libera professione e/o conferimento incarichi retribuiti e regime di incompatibilità (Art. 508 del D. Lgs. 297/1994, Art. 53 del D. Lgs. 165/2201 novellato dalla Legge 190/2012).

Con la presente si forniscono informazioni sul regime delle incompatibilità e sulle autorizzazioni da richiedere annualmente alla Dirigente Scolastica.

Circolare n° 3     Bronte, 03/09/2025

Al Sito Web

Al Personale Docente e ATA

Alla DSGA

 Oggetto: Autorizzazione svolgimento libera professione e/o conferimento incarichi retribuiti e regime di incompatibilità (Art. 508 del D. Lgs. 297/1994, Art. 53 del D. Lgs. 165/2201 novellato dalla Legge 190/2012).

Con la presente si forniscono informazioni sul regime delle incompatibilità e sulle autorizzazioni da richiedere annualmente alla Dirigente Scolastica per l’esercizio della libera professione o per altri incarichi retribuiti.

L’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 dispone, per tutti i dipendenti pubblici, che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”.

La disciplina, dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3 (incompatibilità con commercio, industria, dipendenze da privati, cariche in società costituite a fini di lucro, salvo che società cooperative, cumulo di impieghi pubblici) dispone la regola della incompatibilità allo svolgimento di attività extra-istituzionali, con l’assunzione di un impiego pubblico e l’esclusività del rapporto con la Pubblica Amministrazione, a garanzia dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione (artt. 97 e 98 Costituzione Italiana).

L’art. 53, comma 7, del citato D. Lgs. 165/2001 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti:

  1. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. dalla partecipazione a convegni e seminari;
  4. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  7. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione “nonché di docenza e di ricerca scientifica” (modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono:

  1. la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico (attività di lavoro non subordinato esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego);
  2. la non conflittualità con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  3. la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. Inoltre, per il personale docente, l’art. 508, comma 10 del D. Lgs. 297/94 prevede che non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il comma 15 del predetto art. 53 del D. Lgs. 165/2001 consente al personale docente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • Autorizzazione allo svolgimento di incarichi

Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati, si rammenta che la legge 190/2012 ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell’incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi. Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D. Lgs. 165/01. Se l’attività, svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati, viene svolta senza informazione e in mancanza della preventiva autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l’applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme percepite dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità, nonché la valutazione della sussistenza di profili di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di esclusività.

Pertanto, il personale docente interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni dovrà verificare che l’ente che intende conferire l’incarico abbia richiesto l’autorizzazione al Dirigente Scolastico e accertarsi, prima di iniziare eventuali attività, che la stessa sia stata autorizzata.

La richiesta di autorizzazione per l’espletamento di altri incarichi dovrà essere effettuata tramite l’Allegato 2, da inviare all’indirizzo di posta istituzionale della scuola ctis00900x@istruzione.it

  • Lezioni private

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 508 del D, Lgs. 297/1994 “Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto”.

Per lo svolgimento di detta attività verso alunni di altri istituti, come ribadito dalla legge n. 145/2018, gli insegnanti che intendano svolgere lezioni private devono dichiararlo e chiedere l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica (mediante Allegato 3).

La violazione delle disposizioni normative in materia di lezioni private può comportare sanzioni pecuniarie e disciplinari.

  • Autorizzazione allo svolgimento della libera professione

I docenti possono presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. Inoltre è necessario che lo svolgimento della libera professione non rechi pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente; che risulti coerente con l’insegnamento impartito; che abbia carattere di autonomia; che non comporti l’assunzione di patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l’amministrazione scolastica.

In ogni caso sussiste il divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall’amministrazione.

La richiesta di autorizzazione va inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola ctis00900x@istruzione.it  tramite l’Allegato 1.

  • Autorizzazione svolgimento altra attività personale in regime di part time

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50%, per l’esercizio di altre attività è necessario che le stesse non determinino conflitto di interessi con la l’attività del dipendente e non pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite. Pertanto, anche in questi casi, è necessario richiedere e acquisire l’autorizzazione della Dirigente Scolastica.

  • Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici

Per completezza di informazione, si rappresenta che il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I., MEF, Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse e i relativi compensi, anche per incarichi a titolo gratuito.

La banca dati Anagrafe delle Prestazioni, istituita dall’articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e ss.mm.ii. fino al D.lgs. 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12, prevede la comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2018. La comunicazione deve essere effettuata dagli Uffici di segreteria tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico, unitamente alla comunicazione del relativo compenso erogato. Le esclusioni dagli obblighi di comunicazione sono indicate nella circolare n. 5 del 29/05/1998 e riportati nella comunicazione del MIUR del 24/07/2002, prot. n. 497. Dovranno essere rilevati tutti gli incarichi affidati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni ai quali sono stati corrisposti compensi con fondi provenienti dal M.I. o extra M.I.

La presente, pubblicata sul sito istituzionale della scuola, vale come notifica a tutti gli interessati.

 Cordialità

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993

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