Circolare n° 28 Bronte, 11/09/2026
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Al Personale Docente
Oggetto: Disposizioni inerenti all’utilizzo Registro elettronico.
Si richiama l’attenzione dei docenti in merito all’utilizzo del Registro elettronico, come disciplinato dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento di Istituto.
Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
Il Registro infatti è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto, fino a querela di falso, e deve avere carattere di immodificabilità e integrità; la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”.
La “firma” attestante la presenza in classe del docente può essere inserita solamente durante l’ora corrente di lezione; non si può anticipare la firma per le ore successive in quanto con la firma il docente registra e attesta la propria presenza in classe e anche l’effettiva presenza in classe degli studenti; fa eccezione un blocco di due o più ore consecutive nella stessa classe per il quale il docente può apporre la firma durante la prima delle ore.
I docenti sono pertanto tenuti a verificare l’effettiva presenza degli studenti a ogni ora; la raccomandazione assume particolare importanza per i docenti della prima ora nella quale, utilizzando la funzione appello, il docente registra e attesta la presenza in classe degli studenti. Il docente della prima ora verifica l’avvenuta giustificazione degli eventuali alunni assenti nel giorno precedente; il docente della seconda avrà cura del controllo degli ingressi posticipati registrando il ritardo.
Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle lezioni devono essere inseriti sul Registro elettronico della Classe esclusivamente dal Docente presente in aula, in modo attento e responsabile, evitando registrazioni mancate o erronei inserimenti (es. firma su un’ora non corretta). Solo in caso di temporanea indisponibilità in classe di un dispositivo che permetta l’utilizzo del Registro elettronico, il Docente può inserire tutti i dati in un momento successivo.
I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico nell’arco della giornata e comunque entro e non oltre 3 giorni dall’evento.
I voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le prove orali, devono essere inseriti sul Registro elettronico entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse. A tal proposito si rimanda all’art. 2, del D.P.R. 249 del 1998, “Statuto degli studenti e delle studentesse”: “lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.
È vietato modificare e intervenire su una valutazione già espressa.
Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono consultabili dai Genitori dello studente interessato in tempo reale.
Il Registro elettronico gestisce dati personali riguardanti studenti e studentesse (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy; si raccomanda di prestare particolare attenzione al divieto di diffusione tramite il registro, nell’area “Giornale di classe”, di dati personali sensibili, relativi alle situazioni di salute o a comportamenti degli studenti e delle studentesse. I docenti che vengano a conoscenza dei dati personali contenuti nel Registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza.
I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti.
Ogni docente è tenuto alla compilazione del registro con correttezza e buona fede, attenendosi scrupolosamente alle suddette disposizioni. Ciascun docente è responsabile delle proprie credenziali di accesso al registro le quali rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell’istituto. I docenti che ne siano sprovvisti o che le abbiano smarrite devono richiederle tempestivamente al personale di segreteria ufficio Didattica.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993
Maria Gabriella Spitaleri
Dirigente Scolastico